Informazioni generali

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, ai sensi del Testo Unico sull'Edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380).

Il permesso è necessario per i seguenti interventi:

1) gli interventi di nuova costruzione; sono da considerarsi tali:
  • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero  l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della  sagoma esistente;
  • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
  • l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
  • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di  lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2020)

 

Modalità di presentazione dell'istanza:

Tutte le pratiche edilizie, sia RESIDENZIALI che NON RESIDENZIALI, comprese le istanze di Permesso di Costruire, dovranno essere presentate attraverso il portale impresainungiorno al seguente link:  Impresainungiorno, dove potrete trovare tutti i procedimenti e la modulistica costantemente aggiornata. (Per maggiori informazioni visita la pagina SUAP - SUE o alla pagina Edilizia Privata)

Costi:

Il rilascio del Permesso di Costruire è soggetto:

  • al pagamento di n. 2 marche da bollo (1 sulla domanda e 1 da allegare al Permesso di Costruire)
  • al versamento del Contributo di Costruzione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01, determinato dall'Ufficio Tecnico in fase istruttoria e comunicato ai richiedenti prima del rilascio del Provvedimento.
  • al versamento dei diritti di segreteria, il cui importo varia a seconda della tipologia della pratica e della quantità di volume e/o superficie in ampliamento o nuova costruzione;

Diritti di segreteria

Modalità di versamento del Contributo di Costruzione

Tempi

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:
Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda viene comunicato il nominativo del responsabile del procedimento. (comma 2)
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i pareri ed atti di assenso eventualmente necessari (direttamente o mediante Conferenza di Servizi), valuta la conformità del progetto alla normativa vigente, e formula una proposta di provvedimento al Responsabile del Servizio (Permesso di Costruire o diniego della pratica); (comma 3)
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Procedimento può interrompere il sopraccitato termine di 60 giorni, per la richiesta di documentazione integrativa, la quale dovrà pervenire perentoriamente entro il termine assegnato ed in unica soluzione ed il termine di 60 giorni per la formulazione della proposta di provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento, ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa; (comma 5)
Qualora non si provveda alla presentazione della documentazione richiesta entro il termine assegnato, oppure l'integrazione non risulti completa con quanto richiesto, questo ufficio provvederà a trasmettere la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 241/90 e successivamente (trascorsi 10 gg) ad emettere eventualmente il provvedimento di diniego.
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Procedimento, può proporre di apportare delle modifiche di modeste entità al progetto e sulle proposte la S.V. dovrà pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ed in caso di adesione dovrà integrare la documentazione entro i successivi 15 giorni.  (Il termine per la conclusione del procedimento si intende in tal caso interrotto sino alla decorrenza dei termini assegnati o alla presentazione della documentazione richiesta). (comma 4)
Entro 30 giorni, dalla proposta di provvedimento del Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio, adotta il provvedimento finale; il termine è di 40 giorni qualora il provvedimento sia negativo. (comma 6)
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, (90 giorni dalla presentazione dell'istanza) ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Efficacia del Permesso:
I lavori dovranno essere iniziati entro 1 anno dalla data di rilascio del Permesso e conclusi entro i successivi 3 anni.
Decorsi tali termini il Permesso si intende decaduto per le opere non eseguite.
Ai sensi dell’Art. 10, comma 4 decreto legge 76/2020, il termine di inizio e fine lavori, potrà essere prorogato, previa specifica comunicazione, da inoltrare mezzo PEC: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net, utilizzando l’apposito modello qui disponibile:

A chi rivolgersi

Ultimo aggiornamento:

04/03/2021
Approfondimenti

Normativa:

Documentazione da presentare:

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Edilizia privata (Responsabile: Paggiaro Gabriele)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Dettagli Procedimento