Informazioni generali

EDILIZIA LIBERA: Interventi di edilizia libera senza comunicazione:
Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001, e cioè:

  • interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);
  • interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Vedi il glossario dell'EDILIZIA LIBERA, contenuto nel D.M. 2 marzo 2018, cioè l'elenco delle principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.

CIL: Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)

Come indicato nell'art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:

  • le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
    (lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020)
     

CILA: Interventi di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata (Cila)
Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.

  • Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).

CILA: Modalità di presentazione della domanda (Cila)

Le CILA dovranno essere presentate attraverso il portale impresainungiorno al seguente link:  Impresainungiorno, dove potrete trovare tutti i procedimenti e la modulistica costantemente aggiornata. (Per maggiori informazioni visita la pagina SUAP - SUE)

Tempi

L'istanza è immediatamente efficace ed i lavori possono essere realizzati immediatamente.

A chi rivolgersi

Telefono:

0498739850

Email:

edilizia@comune.saccolongo.pd.it

Orari di apertura:

Lunedì e Venerdì 10.00 – 13.00
Mercoledì: 15.30 - 17.30

Ultimo aggiornamento:

08/10/2020
Approfondimenti

Normativa:

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.:

  • art. 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)
  • art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)
  • Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 - Sezione seconda edilizia.

Documentazione da presentare:

Ulteriori informazioni:

Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull'attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).

L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell'interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello Unico  per l'Edilizia SUE (ai sensi dell'art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello Unico, dell'acquisizione degli atti di assenso.

La Cila non può mai essere presentata come variante ad un intervento soggetto a titolo edilizio; con riferimento all'art.22 comma 2 e 2-bis, le varianti e le varianti finali, da comunicare a fine lavori, sono realizzabili mediante Scia.

La mancata presentazione della Comunicazione di inizio lavori (Cila), determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000 €, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è già in corso di esecuzione.
Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).azione certificata di inizio attività (art. 22).

Responsabili

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:

Edilizia privata (Responsabile: Paggiaro Gabriele)

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento:

Dettagli Procedimento