Informazioni generali
La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, può essere presentata per la realizzazione di modesti interventi edilizi.
I lavori possono essere iniziati contetualmente alla data di presentazione della SCIA a condizioni che la pratica sa completa della documentazione necessaria e degli eventuali pareri e nulla osta necessari, rilasciati da altri Enti Terzi.
La SCIA può essere presentata per i seguenti interventi:
1) art.22, comma 1, Dpr 380/2001 (interventi non riconducibili a quelli subordinati a permesso di costruire art. 10 e non rientranti nell'attività edilizia libera art. 6 del D.P.R. 380/2001):
- manutenzioni straordinaria all’involucro dell’edificio e per opere interne dell’unità immobiliare/edificio, che interessano le parti strutturali dell’edificio (soggetto all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile ai sensi dell’art. 17 comma 4 D.P.R. 380/2001);
- modifiche forometrie / prospettiche dell’edificio;
- ristrutturazione edilizia;
- restauro e risanamento conservativo;
- recinzioni, muri di cinta o cancellate e modifiche alle stesse; sistemazione aree esterne;
- demolizioni di fabbricati esistenti;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- impianti tecnologici e volumi tecnici non collocati nelle aree scoperte dei fabbricati, ma a ridosso dei fabbricati;
2) varianti al Permesso di Costruire di cui all’art.22, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire);
3) varianti al Permesso di Costruire di cui all’art.22, comma 2bis, D.P.R. n. 380/2001, che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
4) cambio d'uso non rilevante anche senza opere (eventualmente soggetto a contributo di costruzione) ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 che non porta ad una diversa assegnazione di categoria funzionale;
5) completamento opere di cui al permesso di costruire/DIA/SCIA già rilasciate ed i cui termini per la conclusione dei lavori sono scaduti, per opere non riconducibili a quelli subordinati a permesso di costruire;
6) art.4, comma 2, Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10 (installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW);
Modalità di presentazione dell'istanza:
Tutte le pratiche edilizie, sia RESIDENZIALI che NON RESIDENZIALI, comprese le SCIA, dovranno essere presentate attraverso il portale impresainungiorno al seguente link: Impresainungiorno, dove potrete trovare tutti i procedimenti e la modulistica costantemente aggiornata. (Per maggiori informazioni visita la pagina SUAP - SUE o alla pagina Edilizia Privata)
Validità del titolo abilitativo: il termine per la conclusione dei lavori è di 3 anni dalla data di presentazione dell'istanza.
Ai sensi dell’Art. 10, comma 4 decreto legge 76/2020, il termine di inizio e fine lavori, potrà essere prorogato, previa specifica comunicazione, da inoltrare mezzo PEC: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net, utilizzando l’apposito modello qui disponibile: “Richiesta proroga”
Costi: NON SERVE LA MARCA DA BOLLO; la scia è soggetta:
- al versamento del Contributo di Costruzione, qualora dovuto ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/01, determinato dall'Ufficio Tecnico in fase istruttoria e comunicato ai richiedenti.
- al versamento dei diritti di segreteria €. 104,00;
Tempi
L'attività edilizia può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione se la pratica è completata di tutta la documentazione necessaria.
Nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione, l'Amministrazione comunale può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione;
In caso di carenza dei presupposti, o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa, l'Amministrazione può vietare, con motivato provvedimento, la prosecuzione dell'attività e disporre la rimozione dei suoi effetti dannosi.
Nel caso di carenza di autorizzazioni e/o pareri di Enti Terzi Competenti, quali Consorzio, Provincia, Soprintendenza ecc, la SCIA acquisterà efficacia successivamente al rilascio degli stessi.
A chi rivolgersi
Ultimo aggiornamento:
04/03/2021-
Approfondimenti
Normativa:
Documentazione da presentare:
-
Responsabili
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria:
Edilizia privata (Responsabile: Paggiaro Gabriele)Responsabile del procedimento:
Responsabile del provvedimento:
-
Dettagli Procedimento