Il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l'ordinanza nr.37 del 03 aprile 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulterioridisposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone" .

A seguito dell'ordinanza n. 33 del 20.3.2020, valida fino al 3 aprile 2020, si dispone la proroga della stessa, fino al 13 aprile 2020 compreso, e si adottano ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico inconsiderazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio. Vengono adottate le ulteriori misure restrittive:

a) divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
1) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca;

b) è vietata l'attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l'attività di consegna adomicilio; potrà essere effettuata l'attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese e semplificativamente le aree turistiche;

c) obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell'area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti;

d) il commercio al dettaglio di articoli di cancelleria è consentito anche all'interno di esercizi di vendita di generi alimentari.

05/04/2020