La legge 452 del 2000, e successive modificazioni, prevede che venga erogato un assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. I minori adottati sono equiparati ai figli naturali (ai sensi dell’art.44 della legge 184 del 1983, e successive modificazioni) e gli adottanti sono equiparati ai genitori naturali. Hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti nel Comune di Saccolongo. L’assegno viene corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di massimo €. 118,38 mensili, oppure in misura ridotta secondo i casi previsti dalla legge. Il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge 448 del 1998, cioè avere nel nucleo familiare tre figli minori e avere un indicatore della situazione economica minore o uguale alla soglia definita per l’anno in corso; nel caso in cui il requisito della condizione anagrafica del richiedente relativo alla presenza di tre figli minori, si sia verificato successivamente, il contributo decorre dal primo giorno del mese in cui tale requisito si è verificato. Il contributo termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito dei tre figli minori, e dal 1° gennaio dell’anno in cui vengono a mancare i requisiti del valore della situazione economica (ISE). Il valore dell’indicatore della situazione economica viene definito nella dichiarazione unica che può essere completata presso i CAAF convenzionati con il Comune di Saccolongo, e che va allegata alla domanda di contributo.
Art. 65 “Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori” della legge 23/12/1998 n. 448 e D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni.
Non sono state fatte indagini