La legge 452 del 2000, e successive modificazioni, prevede che venga erogato un assegno di maternità per i nuovi nati, in favore delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno. Possono accedere al contributo le madri che non beneficiano dei trattamenti previdenziali uguali o superiori all’importo dell’assegno di maternità. Il valore dell’indicatore della situazione economica viene definito nella dichiarazione unica che può essere completata presso i CAAF convenzionati con il Comune di Saccolongo, e che va allegata alla domanda di contributo. La domanda per l’erogazione dell’assegno deve essere presentata, a pena di decadenza, ENTRO 6 MESI DALLA NASCITA DEL FIGLIO, o dalla data di ingresso in famiglia in caso di affidamento preadottivo o adozione.
Art. 66 “Assegno di maternità” della legge 23/12/1998 n. 448 e D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni.
Non sono state fatte indagini