Contributo annuale per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie

La L.R. 44/1987: "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione": prevedono che una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai Comuni per finanziare interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi.

Edifici ammessi al contributo:
1)  “edifici per il culto”, s’intendono quelli nei cui locali, in via istituzionale, vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli. A titolo di esempio, in tale categoria rientrano le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.
2) “edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica del culto”, si intendono quelli nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici possono essere destinati all’alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali, allo svolgimento dell’attività pastorale. Rientrano in tale categoria le canoniche, gli oratori, i patronati ecc… La connessione dell’attività svolta alla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzionale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all’interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose.
3) “edicole di testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto” (art. 3, comma 1, legge cit.).

Edifici non ammessi a contributo:
edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite da Enti religiosi, che non risultino connesse alla pratica del culto, come ad esempio, gli edifici destinati a scuole private di ogni genere, gli impianti sportivi, i cinema, i convitti, i pensionati, gli edifici destinati all’alloggio o dove comunque risulti svolta un’attività a scopo di lucro.

Interventi non ammessi:
Non sono ammessi gli interventi già terminati alla data di presentazione della richiesta di contributo (31 ottobre di ciascun anno)

PRESENTAZIONE ISTANZE: (ai sensi della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 e DGRV n. 2438 del 01/08/2006 e relativi allegati A-B-C-D disponbili in allegato alla presente)
Le richieste di contributo dovranno pervenire al protocollo comunale (consegnate a mano o mezzo PEC) entro e non oltre il 31 ottobre ciascun anno, e dovrà essere utilizzato il modello regionale D.1, completo di tutta la documentazione richiamata sul modello stesso e secondo quanto disposto dalla lettera B.4 dell’allegato B alla DGR 2438 del 01/08/2006, di seguito riportato:

“B.4 – Procedura degli interventi comunali. Domanda e documentazione da allegare:
La domanda di contributo deve essere corredata di tutta la documentazione richiamata sul modello D.1 ed in particolare:
- elaborati progettuali, predisposti da tecnico abilitato, costituti da:
- relazione tecnica illustrativa degli interventi;
- elaborati grafici (stato di fatto e di progetto);
- documentazione fotografica;
- preventivo di spesa, ovvero computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli eventuali costi di acquisizione delle aree e della progettazione;
- indicazione priorità; da fornire utilizzando il Modello D.4 (Allegato D) nel caso in cui siano formulate da parte del medesimo richiedente una pluralità di domande di contributo.
L’indicazione delle priorità va altresì compilata a cura delle Diocesi o Vicariati, utilizzando lo stesso modello, nel caso di richieste di contributo da parte di Enti religiosi cattolici facenti parte della medesima Diocesi/Vicariato. A tale scopo il Comune trasmette a ciascuna Diocesi/Vicariato l’elenco delle domande di rispettiva competenza presentate. Delle indicazioni di priorità pervenute, il Comune tiene conto in sede di assegnazione del fondo;
- eventuale altra documentazione che il richiedente ritenga di trasmettere per una corretta valutazione da parte dell’autorità comunale.


Si ricorda che i contributi possono essere concessi anche per interventi già iniziati, purché non risultino terminati (comprovati anche dalla/e fattura/e di pagamento) alla data di prima presentazione della richiesta di contributo al Comune, ovvero al 31 ottobre dell'anno di presentazione.

PARROCCHIE AMMESSE AL CONTRIBUTO
Con Delibera di Consiglio Comunale, approvata nella seduta di convalida del bilancio, nell'anno successivo alla domanda, viene indicato un elenco delle parrocchie ammesse al contributo.
 
FINE LAVORI E RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO
Al termine dei lavori dovranno essere presentati, debitamente compilati, i modelli D.8 - Schema certificato di regolare esecuzione e D.10 - Richiesta erogazione acconto e saldo, con allegati:
- rendicontazione e copia fatture di pagamento relative ai lavori eseguiti (data posteriore alla data di presentazione della domanda al protocollo comunale)
- indicazione del numero di conto corrente bancario al fine di poter eseguire il bonifico relativo agli importi spettanti.


PER LE PARROCCHIE AMMESSE AL CONTRIBUTO, LO STESSO VERRA' EROGATO NELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA.

 

CONTRIBUTI DALLA REGIONE
Oltre ai contributi a carico dei Comuni, la L.R. 44/87 prevede anche l'erogazioe di contributi regionali, sulla base delle domande e dei progetti presentati al Comune e che questo ha trasmesso alla Regione.
Con provvedimento n. 2438 dell'1 agosto 2006, (B.U.R.V. n. 73 del 18/08/2006), la Giunta Regionale ha approvato nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi, di cui alla L.R. 20 agosto 1987, n. 44, i cui contenuti sono riportati negli allegati al bando (allegati A-B-C e D reperibili nel sito della Regione Veneto al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/edilizia/edilizia-di-culto .
L’ambito degli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo regionale è diverso da quello degli interventi comunali, infatti, la Regione concede contributi per immobili adibiti al culto e relativi beni mobili.
Qualora il Comune non provveda, ai sensi di quanto previsto al punto B.6 dell’Allegato B, a trasmettere alla Regione, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, ovvero entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, le richieste di finanziamento pervenute, le confessioni religiose possono inoltrarle direttamente alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno (art. 3, comma 3 L.R. 44/1987).
Dovrà, inoltre, essere presentata domanda diretta alla Regione, entro il medesimo termine del 31 maggio di ogni anno, anche nel caso di interventi su beni mobili, di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 44/87, o per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto.
Ulteriori informazioni possono essere richiesta direttamente alla struttura regionale competente: Direzione Lavori Pubblici:
Tel.                041/2792290
Fax                041/2792256
E-mail             llpp@regione.veneto.it
Si ricorda che i contributi possono essere concessi anche per interventi già iniziati, purché non risultino terminati alla data di prima presentazione della richiesta di contributo alla Regione.